Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
L.R. 16 dicembre 2004, n. 27 Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

